Bonus assistenti familiari

Con questa iniziativa si intende favorire l’accesso dei cittadini ai servizi qualificati attraverso il consolidamento ed il potenziamento degli sportelli informatici nonché tramite l’istituzione del Bonus “Assistenti Familiari” a favore delle persone e delle famiglie che necessitano di supporti mediante caregiver professionale.
Gli sportelli per l’assistenza familiari, come stabilito dalla l.r. n. 15/2015 all’art. 5, devono essere connessi con il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari.
Il Bonus “Assistenti Familiari” è finalizzato a diminuire il carico oneroso delle spese previdenziali e a garantire alle famiglie maggiormente vulnerabili con presenza di componenti fragili, la possibilità di accedere alle prestazioni di assistenti familiari qualificati e con forme contrattuali e condizioni lavorative in linea con la normativa di settore.

Destinatari sono i datori di lavoro che sottoscrivono il contratto dell’assistente familiare, siano essi la persona assistita o altro componente di famiglia vulnerabile con presenza di persona fragile, non obbligatoriamente convivente, in possesso dei seguenti requisiti:
- ISEE uguale o inferiore a € 25.000;

- contratto di assunzione di Assistente familiare con caratteristiche di cui all’art.7 della l.r. 15/2015;

- residenza in Lombardia da almeno 5 anni.
La persona assistita, se non corrispondente al datore di lavoro, deve essere ugualmente residente in Lombardia da almeno 5 anni.

Si precisa che non è ammissibile alla misura la persona fragile già destinataria delle misure B1 e B2 del Fondo Nazionale per la non autosufficienza (FNA). Nel caso invece la persona fragile sia stata valutata ammissibile alle citate misure del FNA ma non sia stata presa in carico per mancanza di risorse, la stessa può accedere, in presenza degli specifici requisiti, alla presente misura.

Il Bonus “Assistenti familiari” è un contributo al datore di lavoro calcolato per un anno sulle spese previdenziali della retribuzione dell’Assistente familiare (contributo massimo 50% delle citate spese e comunque non superiore a € 1.500,00) definito in base al “Prospetto riassuntivo dei contributi dovuti” redatto dall’INPS.

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