Cooperative Sociali

Le cooperative sociali rientrano in una speciale categoria, caratterizzata dal fatto di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini” attraverso:

  • la gestione di servizi soco - sanitari ed educativi (tipo A);
  • lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).

Questa è la definizione che dà l'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, la quale disciplina le cooperative sociali ed alla quale occorre fare riferimento per conoscere gli specifici obblighi e divieti (art. 3) cui queste cooperative sono sottoposte e che ne giustificano il particolare regime tributario (art. 77).

La stessa legge disciplina la figura del socio volontario (art. 2) e del socio svantaggiato (art.4) e prevede convenzioni (art.5) stipulabili tra Enti pubblici e cooperative sociali di tipo B.